Gli Elenchi dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello vengono formati ed aggiornati a cura del Comune, a cadenza biennale, nel corso degli anni dispari. Contengono i nominativi delle persone idonee allo svolgimento dell'ufficio di Giudice popolare presso le Corti d'Assise di primo e secondo grado, che ne hanno fatto richiesta e possiedono i requisiti previsti dalla legge. L'iscrizione nei due elenchi - che può essere effettuata anche d'ufficio - è condizione per essere nominati nei collegi giudicanti nel corso del biennio successivo. Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.
Il diritto di far parte di una giuria popolare è un diritto politico, riconducibile a quello di accedere agli uffici pubblici, garantito dall'art. 51 della Costituzione. Per ogni giorno di esercizio delle funzioni è attribuita una indennità, variabile a seconda della condizione lavorativa.